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Per Aspera Ad Veritatem n.4
Camera dei Deputati - XII LEGISLATURA

Proposta di legge n. 3010 "Norme sulla raccolta di informazioni e di dati a carico dei cittadini e sul diritto degli stessi a conoscerne e correggerne il contenuto" presentata dagli On.li Arlacchi, Soda, Maroni





(*) La proposta di legge n. 3010 vieta a ogni amministrazione pubblica e a ogni ente, impresa e associazione o privato di raccogliere informazioni e dati su cittadini in ragione della loro razza, fede politica e religione, nonché su altre forme di appartenenza sociale e culturale. In particolare, l'art. 3 punisce l'uso dei dati e delle informazioni raccolte illegalmente.
Al riguardo, il progetto di legge stabilisce un aumento della pena se la violazione delle disposizioni normative viene perpetrata da personale appartenente agli Organismi informativi.
Inoltre, la proposta in esame prevede il diritto per il cittadino che venga a conoscenza dell'esistenza di un fascicolo personale a suo nome, contenente dati e informazioni che lo riguardano, presso qualsiasi amministrazione pubblica o privata, nonché presso gli Organismi informativi, di prenderne visione, ottenerne copia e pretenderne la rettifica o addirittura la distruzione, nel caso in cui le notizie riportate non corrispondano al vero.
Peraltro, nel caso che il cittadino richieda di poter visionare il fascicolo personale esistente presso gli Organismi informativi, il Presidente del Consiglio, se ritiene che nella fattispecie vi siano specifiche esigenze di tutela e di sicurezza dello Stato, oppone il segreto di Stato. Il provvedimento motivato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta di visione e di copia, e inviato al Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato entro i successivi trenta giorni, il quale "ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche", ove ritenga che l'opposizione del segreto non sia fondata.
Infine, con l'art. 5 l'esercizio del potere di controllo attribuito al Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977 n. 801, viene esteso anche all'esame diretto di atti e di documenti acquisiti o formati dai Servizi informativi.


Norme sulla raccolta di informazioni e di dati a carico dei cittadini e sul diritto degli stessi a conoscerne e correggerne il contenuto

Presentata il 2 agosto 1995

Onorevoli Colleghi! - Salvo alcune limite disposizioni contenute nella legge 1° aprile 1981, n. 121, non esiste, nel nostro ordinamento, una disciplina ispirata da un principio di carattere generale, della raccolta dei dati e delle informazioni sulla razza, la fede e le opinioni politiche dei cittadini. Non esiste, inoltre, una codificazione del diritto dei singoli all'accesso a documenti di fonte pubblica e privata che riguardino i loro orientamenti politici e il conseguente diritto alla modifica dei dati errati.
Tale vuoto normativo contribuisce alla proliferazione di iniziative come la raccolta di dossier ed informazioni riservate su personalità politiche da parte di istituzioni dello Stato - come i servizi per le informazioni e per la sicurezza - che già in passato si sono segnalate per gravi deviazioni in materia.
Nella seduta del Senato del 12 luglio 1994, l'allora Ministro dell'Interno Maroni rivelò l'esistenza presso il SISDe di 66 fascicoli, 21 dei quali personali, vale a dire intestati a singoli esponenti politici o funzionari dello Stato, e 45 riguardanti partiti o formazioni politiche di vario genere. I diretti interessati non possono, a tutt'oggi prendere visione del contenuto di tali dossier, confezionati a loro insaputa e in evidente violazione dei loro diritti costituzionali.
Anche il Comitato parlamentare per i servizi di informazione non ha potuto ricevere se non per effetto di una decisione della magistratura, i fascicoli sopraddetti, nonostante l'impegno assunto in tal senso dal Ministro dell'interno.
La presente proposta di legge vieta tramite il suo primo articolo, ad ogni amministrazione pubblica e ad ogni ente privato di raccogliere informazioni e dati sulla razza e sulla fede politica e religiosa dei cittadini, nonché su altre forme di appartenenza sociale e culturale.
La violazione di tale norma viene punita dall'articolo 2 con la reclusione da 1 a 5 anni e con una multa. Il medesimo articolo sanziona con pena più alta la trasgressione della sopraddetta se effettuata da personale appartenente agli organismi civili e militari della sicurezza.
L'articolo 3 punisce l'uso dei dati e delle informazioni raccolte in via illegale, e prevede una sanzione più elevata per il personale di cui sopra.
L'articolo 4 sancisce il diritto del cittadino che venga a conoscenza dell'esistenza di un fascicolo a suo nome, o della raccolta di informazioni sulla persona, effettuate a qualsiasi titolo da ogni amministrazione pubblica o privata, di prenderne visione, di ottenere copia e di pretendere la rettifica o la distruzione di notizie non rispondenti al vero. Si tratta di una disposizione vigente in vari Paesi democratici, che consente un esercizio più effettivo delle garanzie individuali e scoraggia l'accumulo indiscriminato di informazioni sulle persone.
Il comma 2 del medesimo articolo 4 estende il diritto di visione di copia e di rettifica anche sulla raccolta dei fascicoli, formati sui singoli cittadini da parte dei servizi di informazione e di sicurezza comunque denominati. Il contemperamento fra diritti del cittadino alla riservatezza, quale espressione del diritto di libertà, e le esigenze del diritto di tutela e di sicurezza dello Stato è attuato con l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri di apporre «il segreto di Stato». Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere motivato, deve essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta di «visione» di un fascicolo, che viene inviato in tal caso al Comitato parlamentare per i servizi di informazione. Al cittadino che ritenga infondata la decisione di opporre il segreto di Stato sul fascicolo che lo riguarda, viene comunque riconosciuta -nel comma 3 - la facoltà di essere ascoltato dal Comitato parlamentare, il quale, se in accordo con il rilievo del cittadino, riferisce in seguito alle Camere per le conseguenti valutazioni.
L'articolo 5 è diretto a risolvere i contrasti interpretativi sui limiti dei poteri del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza. La disposizione proposta è ispirata al ragionevole principio che non può esercitarsi il controllo di legittimità sul rispetto dei principi costituzionali da parte degli apparati dei servizi di informazione e di sicurezza senza il corrispondente potere-dovere di esame diretto degli atti e dei documenti, acquisiti o formati dai servizi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
«È vietato ad ogni amministrazione pubblica, civile o militare, ente o impresa, associazione o privato raccogliere informazioni o dati su cittadini in ragione della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o in ordine alla loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché sulla legittima attività che essi svolgono come appartenenti ad organismi legalmente operanti nei settori indicati».

Art. 2
1. La raccolta dei dati ed informazioni sui cittadini in violazione dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1° aprile 1981 n. 121, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a cinque milioni di lire.
2. Se la violazione di cui al comma 1 è commessa da persona comunque appartenente al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMi) o al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDe) o a reparti ed uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977 n. 801, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 3
1. L'articolo 12 della legge 1Þ aprile 1981 n. 121, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Sanzioni) - 1. Chiunque comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
2. se la comunicazione o l'uso è commessa da persone comunque appartenenti al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMi), al servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDe) o a reparti ed uffici di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 4
1. Ogni cittadino che venga comunque a conoscenza dell'esistenza, presso qualsiasi amministrazione pubblica, civile o militare, o ente o impresa o associazione, di un fascicolo personale a suo nome, o della raccolta, in qualsiasi forma effettuata, di dati ed informazioni che lo riguardano, ha diritto di prenderne visione, ottenerne copia, pretendere correzioni, rettifiche o distruzione di quelle parti contenenti informazioni e notizie non rispondenti al vero.
2. Il diritto di cui al comma 1 è riconosciuto anche per i fascicoli e per le raccolte di dati, notizie ed informazioni formati dai Servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri opponga, con provvedimento motivato da adottare entro trenta giorni dalla richiesta di visione e di copia e da trasmettere entro i successivi trenta giorni al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 citata legge n.801 del 1977, l'esigenza di tutela del segreto di Stato. Della intervenuta opposizione del segreto di Stato è data comunicazione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, al cittadino che ha fatto richiesta di visione del fascicolo o di averne copia.
3. Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, valuta la legittimità dell'opposizione del segreto, ascoltando anche il cittadino interessato che ne abbia fatto richiesta e, ove ritenga che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna della Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 5
1. L'esercizio del potere di controllo attribuito al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, si attua anche attraverso l'esame diretto da parte del Comitato di atti e documenti, acquisiti o formati dai Servizi per le informazioni e la sicurezza.
2. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono abrogati.


(*)Sintesi redazionale

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